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Come viene regolato il rapporto di factoring

Il factoring è un contratto con cui l’imprenditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) i crediti vantati nei confronti della propria clientela (debitori ceduti), al fine di ottenere liquidità (eventuale pagamento anticipato) o servizi.

L’istituto giuridico utilizzato è la Cessione del Credito (Codice Civile Artt. 1260-1267).

La legge 52, 21 febbraio 1991, è il principale strumento normativo dell’attività di factoring, che integra il Codice Civile nel disciplinare:
  • La natura del soggetto cedente, che deve essere un imprenditore.
  • La natura dei crediti ceduti, che devono sorgere da contratti stipulati nell’esercizio di un’impresa.
  • La natura del cessionario (Banca o Intermediario finanziario).
  • La possibilità di cedere crediti futuri e/o in massa.
  • L’ipotesi di fallimento del cedente o del ceduto e le conseguenti procedure.






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