Il Factoring

Cos'è il factoring

Il factoring è una tecnica finanziaria e un supporto gestionale, ed è rivolto a soddisfare le esigenze di gestione dei rivenienti dall'attività d'impresa.

Il factoring consiste in un rapporto continuativo, in base al quale un'impresa cede una parte significativa dei propri crediti commerciali a un operatore specializzato (il factor).

Il Factor affianca l'impresa nelle funzioni contabili, amministrative e finanziarie. Ne percepisce una commissione per i servizi erogati e una quota di interessi sulle anticipazioni dei crediti.

Factorit si rivolge alle aziende, che operano sia in ambito nazionale che internazionale, con un insieme di servizi base: la gestione, la garanzia e lo smobilizzo dei crediti.
Tali servizi possono essere forniti singolarmente o in più combinazioni dando origine alla gamma di prodotti Factorit.

Questa sezione del sito illustra in modo dettagliato le tradizionali componenti di base del prodotto: anticipazione, gestione e garanzia. Vengono qui descritti anche gli elementi che determinano i costi di un rapporto di factoring.

Quanto qui descritto ha puro scopo informativo e non costituisce annuncio pubblicitario, né offerta di vendita. I rapporti saranno regolati da contratti sottoscritti dalle parti anche per quanto attiene le condizioni economiche. Per ulteriori informazioni sui prodotti e sui costi massimi praticati si rinvia ai Fogli Informativi tempo per tempo pubblicati su questo sito alla sezione Trasparenza.
Tecnologie
Come naturale complemento a un sistema informativo particolarmente evoluto, Factorit ha sviluppato un insieme di servizi web fruibili on-line da clienti e partner. È inoltre disponibile un servizio per lo scambio di flussi di dati con i clienti per via telematica, con notevoli vantaggi sulle tempistiche operative e con la possibilità di automatizzare l'acquisizione nei sistemi contabili dei movimenti di factoring.
La normativa
Con il contratto di factoring l'imprenditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) i crediti, anche futuri, vantati nei confronti della propria clientela (debitori ceduti), al fine di ottenere liquidità (eventuale pagamento anticipato) o servizi.

L'istituto giuridico utilizzato è la Cessione del Credito (Codice Civile Artt. 1260-1267).

La legge 52 del 21 febbraio 1991 è il principale strumento normativo dell'attività di factoring, che integra il Codice Civile nel disciplinare:
  • La natura del soggetto cedente, che deve essere un imprenditore.
  • La natura dei crediti ceduti, che devono sorgere da contratti stipulati nell'esercizio di un'impresa.
  • La natura del cessionario (Banca o Intermediario finanziario).
  • La possibilità di cedere crediti futuri e/o in massa.
  • L'ipotesi di fallimento del cedente o del ceduto e le conseguenti procedure.